TITOLO I
Costituzione e scopi dell’Associazione
Art. 1. – L’ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ROMANA – fondata in Roma il 21 aprile 1902 – ha per fine la diffusione della cultura storica, archeologica ed artistica: si propone, inoltre, secondo i suoi mezzi e possibilità, di concorrere alla tutela dei monumenti e delle opere d’arte del nostro Paese.
Art. 2 – L’Associazione non ha carattere politico né confessionale.
Art. 3 – L’Associazione ha per emblema la classica Aquila Romana e celebra nella data del 21 Aprile il Natale di Roma e l’anniversario della sua fondazione.
Art. 4 – L’Associazione attua il suo programma mediante:
a) conferenze;
b) visite ed illustrazioni di monumenti, musei, gallerie, mostre, ecc.;
c) escursioni e sopralluoghi a località di interesse storico, archeologico ed artistico;
d) la pubblicazione di un Bollettino periodico;
e) la Biblioteca sociale;
f) partecipazione a congressi, rassegne e mostre di storia, archeologia ed arte;
g) qualunque altra attività e manifestazione che, di propria iniziativa o su proposta di soci, gli organi direttivi dell’Associazione ritengano consona alle finalità della stessa.
TITOLO II
Soci e loro obblighi e diritti
Art. 5 – L’Associazione è composta di soci:
a) effettivi annuali;
b) effettivi vitalizi;
c) onorari;
d) aggregati.
I soci di qualsiasi categoria che abbiano reso segnalati servigi all’Associazione possono, per deliberazione del Consiglio Direttivo, essere proclamati benemeriti con l’iscrizione del loro nome in apposito Albo.
Art. 6. – Chi desidera diventare socio effettivo dell’Associazione, deve fare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando nella stessa di accettare le norme dello Statuto sociale; detta domanda dovrà essere firmata da due soci presentatori effettivi od onorari.
Art. 7 – La domanda deve restare affissa all’Albo Sociale per 15 giorni consecutivi; sull’accoglimento di essa delibera inappellabilmente a maggioranza di voti il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Il socio effettivo è tenuto a versare la tassa di ammissione prescritta ed a pagare annualmente il contributo fissato dall’Assemblea.
Art. 9 – Il socio effettivo annuale che desideri divenire socio effettivo vitalizio, dovrà versare una volta tanto la somma stabilita dall’Assemblea.
Art. 10 – Socio aggregato può essere soltanto una persona di famiglia di un socio effettivo e verserà la quota fissata dall’Assemblea.
In deroga al comma precedente possono essere soci aggregati gli studenti di Scuole Medie Superiori e di Istituti Superiori di Istruzione anche non parenti di soci effettivi.
Art.11 – Tutti i contributi sociali dovranno essere versati all’Amministrazione non oltre il mese di marzo di ciascun anno.
Art. 12 – Il socio che diviene tale dopo il primo ottobre di ciascun anno, è tenuto a pagare soltanto il contributo dell’anno successivo.
Art. 13 – I soci effettivi ed aggregati che entro il semestre aprile-ottobre non corrisponderanno, pur dopo formale invito, il contributo, saranno cancellati dall’Albo dei Soci su deliberazione del Consiglio Direttivo. I nomi dei soci morosi saranno affissi per 15 giorni nell’Albo sociale.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di escludere da determinate attività sociali i soci non in regola con i contributi.
Oltre che per morosità si può incorrere nella decadenza dalla qualità di socio, di qualunque categoria, per aver comunque nociuto agli interessi od al prestigio dell’Associazione. La decadenza, debitamente motivata, verrà dal Consiglio Direttivo notificata all’interessato; questi avrà diritto di appellarsi, entro quindici giorni dalla notifica stessa, al Collegio dei Probiviri, il cui deliberato avrà carattere definitivo.
Art. 15 – I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su proposta di soci, fra le persone che si occupano di discipline storiche, archeologiche e artistiche.
Art. 16 – Ai soci è rilasciata una tessera sociale di riconoscimento; essi, in regola col pagamento dei contributi, hanno il diritto di intervenire alle conferenze, visite, gite e di consultare in sede i libri della biblioteca sociale ed anche di averli in prestito a domicilio, purché non siano opere di ordinaria consultazione.
TITOLO III
Organi dell’Associazione
Art. 17 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Sindaci in numero di 3 effettivi e 2 supplenti;
d) il Collegio dei Probiviri composto di 3 membri.
Art. 18 – L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria; essa elegge volta per volta un Presidente ed un Segretario.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ciascun anno solare per:
1) discutere il bilancio consuntivo dell’anno decorso e la relazione dei Sindaci;
2) discutere ed approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso;
3) provvedere all’elezione delle cariche sociali con le modalità previste dal Regolamento;
4) stabilire l’ammontare della quota sociale annua, della tassa d’ammissione e dei contributi vari;
5) deliberare su eventuali altri argomenti inscritti all’ordine del giorno o proposti in Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria viene fatta a mezzo di avviso pubblicato nel bollettino sociale almeno 15 giorni prima della data fissata.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria viene fatta dal Consiglio Direttivo o su domanda motivata di almeno trenta soci effettivi in regola con i contributi o del Collegio dei Sindaci.
Negli ultimi due casi la riunione dell’Assemblea deve essere indetta non più tardi di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 19 – Alle assemblee ordinaria e straordinaria potranno prendere parte, con diritto al voto, i soci onorari, gli effettivi vitalizi e gli effettivi annuali al corrente con i pagamenti della quota sociale a norma dell’art. II del presente Statuto.
I Soci aggregati possono intervenire alle Assemblee ma senza diritto al voto.
Art. 20 – Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando il numero dei soci effettivi, intervenuti o rappresentati, non sia inferiore ad un terzo degli iscritti aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
Le votazioni avranno luogo rispettando le modalità fissate dal Regolamento.
Art. 21 – Il socio con diritto al voto, impossibilitato ad intervenire alle Assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio esplicitamente designato.
Nessun socio può essere depositario di più di una delega.
Art. 22 – Le proposte inerenti a modificazioni dello Statuto, scioglimento dell’Associazione, fusione con altre Società, devono avere l’approvazione della maggioranza assoluta dei Soci, aventi diritto al voto.
Qualora, anche nell’Assemblea di seconda convocazione non si raggiungesse il numero prescritto per la validità delle deliberazioni, la proposta approvata dall’Assemblea verrà sottoposta a referendum mediante pubblicazione nel Bollettino sociale e s’intenderà definitivamente approvata se entro trenta giorni da questa pubblicazione, la maggioranza assoluta dei soci, aventi diritto al voto, non avrà fatto opposizione mediante lettera raccomandata.
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è composto:
l) da un Presidente;
2) da due Vice-Presidenti; 3) da otto Consiglieri.
Tra gli otto Consiglieri, il Consiglio ne designa quattro con funzioni di:
a) Amministratore; b) Segretario;
c) Vice-Segretario; d) Bibliotecario.
Art. 24 – Il Consiglio Direttivo provvede al buon andamento dell’Associazione, in conformità del presente Statuto; propone gli ordini del giorno e la data di convocazione delle Assemblee dà esecuzione alle relative deliberazioni; accetta o respinge le domande di ammissione e le dimissioni dei soci.
Le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, con intervento del Presidente o di un Vice Presidente o di almeno quattro Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo si raduna ogni mese o quando occorra ed è convocato dal Presidente, sia di sua iniziativa, sia su domanda di tre Consiglieri o dei Sindaci.
Art. 26 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è il capo dell’Associazione e la rappresenta in tutti i suoi rapporti, ne dirige l’opera e ne sorveglia lo svolgimento.
Nel caso di urgenza egli assume sotto la propria responsabilità tutti i poteri del Consiglio Direttivo, sino ad una riunione dello stesso che dovrà fissare nel più breve tempo possibile.
In caso di impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidenti, per ordine di anzianità, o dal Consigliere che sia designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Il Consigliere Segretario, o in suo vece il Vice Segretario, compila il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo; dà esecuzione ai relativi deliberati; vigila al buon andamento interno dell’Associazione e disimpegna tutti gli affari generali e quelli di cui non sia assegnata ad altri la competenza.
Art. 28 – L’Amministratore Cassiere cura la parte amministrativa dell’Associazione ed è responsabile del servizio di Cassa. Compila i bilanci, corredandoli in tutti i documenti giustificativi e li tiene a disposizione dei Sindaci e dei soci nei giorni e nelle ore stabiliti.
Art. 29 – Il Consigliere designato come Bibliotecario è responsabile delle opere di cui è dotata la Biblioteca e dell’archivio fotografico ed a questo scopo terrà aggiornati i rispettivi cataloghi e procederà alla redazione di un inventario almeno una volta l’anno.
Art. 30 – I Sindaci vigilano la gestione contabile dell’Associazione controllando la regolarità e l’esattezza dei relativi registri e documenti. Essi possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 31 – Il Collegio dei Probiviri è incaricato di comporre le eventuali controversie tra i Soci e i casi di decadenza di cui all’art. 13.
TITOLO IV
Durata delle cariche sociali; loro rinnovazioni e sostituzione
Art. 32 -Tutti gli investiti di cariche sociali esercitano il loro ufficio per due anni decorrenti dalla data della loro nomina.
Gli uscenti possono essere riconfermati.
Art. 33 – La mancanza di quattro membri del Consiglio Direttivo e quella di due Sindaci darà luogo a nomine suppletive per la rimanenza del biennio.
Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo possono determinare la decadenza dalla carica che comunque deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO TRANSITORIO
Art. 34 – Il Consiglio Direttivo dovrà compilare il Regolamento entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente Statuto e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea alla sua prima riunione.
Roma, Marzo 1957.
Il Segretario Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. ITALO SICARDI Prof. PIETRO ROMANELLI
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Nell’anno 1982, il 26 aprile (omissis) si rende opportuno depositare in atto pubblico 10 Statuto dell’Associazione, internamente già vigente fin dall’anno 1957; viene consegnato lo Statuto sociale, composto di 33 articoli, riproducente per intero lo Statuto già in precedenza vigente, con la sola eccezione di una più completa formulazione dell’art. 26, operata ai fini di una più chiara individuazione dei poteri del Presidente del Consiglio Direttivo, da parte dei terzi, in particolare Istituti di Credito.
Art. 26 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Capo dell’Associazione, ne dirige l’opera e ne sorveglia lo svolgimento. Egli rappresenta l’Associazione in tutti i suoi rapporti con i terzi ed in giudizio; in particolare, potrà, instaurare rapporti con qualsiasi ufficio o ente, apri- re conti presso banche, e disporne, depositare e ritirare somme, emettere, pagare e girare assegni, depositare e ritirare titoli e valori.
Nei casi d’urgenza egli assume sotto la propria responsabilità tutti i poteri del Consiglio Direttivo sino ad una riunione dello stesso che dovrà fissare nel più breve tempo possibile. In caso di impedimento è sostituito da: uno dei vice presidenti, per ordine di anzianità (di carica), o dal Consigliere che sia designato dal Consiglio Direttivo.